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Statuto

ART.1

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Due Zaini e Un Camallo” in seguito chiamata Associazione.

L’Associazione ha sede legale a Loano in Via Sant'Andrea 1. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L’Associazione è apartitica, non persegue fine di lucro neanche in forma indiretta, e ispirata a criteri di democrazia interna, non pone discriminazioni legate al sesso o alle condizioni economiche e sociali delle persone, si basa essenzialmente sull’impegno volontario e gratuito dei Soci (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio per conto e nome dell’associazione),

L’Associazione ha durata fino al 2034 e può essere rinnovata.

L’Associazione, su esigenza, ha la possibilità di aprire sezioni di rappresentanza nel territorio italiano ed estero.

ART.2

L’Associazione persegue fini di solidarietà sociale e culturale come di seguito specificato: essa opera nel settore, della tutela, della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale, artistico ed economico della Liguria.

In particolare l’Associazione ha le seguenti finalità :

- promuovere il patrimonio culturale, turistico ed economico del territorio specifico ma anche in altre zone;

- sviluppare eventi e corsi di formazione e avviamento nei settori sopraesposti;

- sviluppare eventi per attività di fotografia;

- garantire unità di immagine tra le attività esistenti e quelle che eventualmente verranno realizzate in futuro, coordinando l’attività di promozione;

- realizzazione interviste e promulgazione blog online

- organizzare convegni, mostre, eventi, corsi di formazione a diversi livelli in base al programma annuale che verrà proposto;

- promuovere e realizzare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, anche con l’ausilio delle tecniche informatiche e sulla rete Web, allo scopo di realizzare le finalità dell’associazione.

- organizzazione gite e piccole escursioni, camminate e trekking sul territorio al fine di promuovere le attività

L’associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- l’attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderendo a progetti di enti pubblici e privati che siano in armonia con le finalità dell’associazione stessa;

- le prestazioni degli associati che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali, nonché di professionisti e collaboratori esterni.

- convenzioni con altri Enti Pubblici e Privati.

Art. 3 – I Soci

L'Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari. Sono ammessi come soci ordinari tutti gli uomini e le donne, enti ed associazioni, che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione ed eventualmente si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, sia enti ed organismi riconosciuti, mediante inoltro di domanda scritta . In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato su apposito registro soci. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’esercizio delle attività prestate. L'associazione può conferire ai soci incarichi professionali o altri incarichi retribuiti, mediante delibera da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Hanno inoltre diritto a recedere dall’appartenenza all’associazione.

 

Art. 5 – Doveri dei soci

I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, le disposizioni degli organi direttivi e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’assemblea. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito (salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito con delibera del Consiglio Direttivo), in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 –Recesso/esclusione del socio

Tutti i Soci cessano di appartenere all’Associazione per:

recesso volontario, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo

mancato pagamento della quota sociale

esclusione per gravi motivi, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso ha la possibilità di adire il Collegio Arbitrale, nel caso non condivida le ragioni dell’esclusione. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci;

Il presidente;

Il consiglio direttivo;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 8  

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci ed è organo sovrano. Viene convocata dal Consiglio Direttivo nella sede sociale o altrove. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno e pertanto 10 giorni prima della data fissata deve comunicato ai Soci con l’affissione in sede dell’avviso con l’indicazione degli argomenti all’ o.d.g. 

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

  • approvazione bilancio consuntivo e preventivo;

  • elezione del Presidente e dei membri del Consiglio;

  • approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti

ART. 9  

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio dell’Associazione o in caso di loro assenza da un Presidente eletto dall’Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente ed in esso devono essere riassunte, su richiesta, eventuali dichiarazioni degli Associati. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, senza tener conto degli astenuti. Esse sono di norma adottate con appello nominale a meno che non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno 1/3 dei presenti. L’elezione delle cariche sociali avviene sempre per scrutinio segreto. Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza della metà più uno degli Associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti. I soci possono rappresentare con delega solo un altro socio.

ART. 10 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque soci eletti dall’Assemblea e rimane in carica per 3 anni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice-Presidente.

Il Consigliere che, per qualsiasi motivo dovesse cessare dal suo incarico, durante il mandato è surrogato dal socio non eletto che abbia conseguito il più alto numero di voti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e la convocazione viene fatta con qualunque mezzo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Tutte le cariche sono gratuite. 

ART. 11 

Il Consiglio provvede:

a) al conseguimento dei fini statutari;

b) a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

c) a convocare l’Assemblea;

d) alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo;

ART. 12 

Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio, questi incarichi a discrezione del Consiglio possono essere svolti da due o da una singola persona.

ART. 13

 Il patrimonio è formato:

  • dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richieste in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;

  • dai contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche o giuridiche;

  • dai residui attivi. 

ART. 14

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci. La maggioranza sia in prima che in seconda convocazione deve essere di almeno 2/3 dei votanti. In tutti i casi è fatto obbligo all’assemblea di devolvere il patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione con finalità analoghe.

ART. 15

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

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